Statuto Ufficiale dell'Associazione

Associazione "Famiglie Neurologia Pediatrica" - Fa.Ne.P.

Articolo 1

E' costituita con sede in Bologna, in via Massarenti n.11, presso il reparto di Neuropediatria della 1a Clinica Pediatrica dell'Universita' degli Studi di Bologna, L'ASSOCIAZIONE FAMIGLIE NEUROLOGIA PEDIATRICA (Fa.Ne.P.).


Articolo 2

Tale Associazione, non ha scopi di lucro, opera nell'ambito della struttura ospedaliera ed ha come finalita':

  • Promuovere ogni tipo di iniziativa atta a migliorare l'assistenza e la cura dei pazienti in eta' evolutiva affetti da malattie neurologiche e/o neuropsichiche;
  • Promuovere iniziative per il miglioramento dei rapporti tra famiglia-medico di base-equipe del territorio-medico del centro di neurologia pediatrica;
  • Promuovere l'informazione relativa alla patologia pediatrica neurologica e/o neuropsichica;
  • Stimolare e favorire la ricerca scientifica nel campo della neurologia pediatrica;
  • Promuovere rapporti di collaborazione con Istituzioni Neurologiche Pediatriche Nazionali ed Estere;
  • Diffondere la conoscenza delle strutture pediatriche di assistenza ai pazienti affetti da malattia neurologica;
  • Stimolare gli enti all'istituzione di strutture ambulatoriali e di degenza per una adeguata assistenza ai pazienti in eta' evolutiva affetti da malattia neurologica;
  • Sensibilizzare e far partecipare in concreto gli Enti Pubblici e Privati, nonche' i cittadini alla soluzione dei problemi riguardanti i pazienti in eta' evolutiva affetti da malattia neurologica e/o neuropsichica.

Tutte le attivita' dell'Associazione sono svolte tramite gli associati che prestano la propria opera in modo gratuito, salvo rimborsi delle eventuali spese vive documentate sostenute.


Articolo 3

Il patrimonio dell'Associazione e' costituito dal fondo iniziale e da donazioni e lasciti.
Le entrate sono costituite:

  • Dalle rendite del patrimonio;
  • Dai contributi e dalle sovvenzioni di Enti Pubblici o Privati;
  • Dalle quote sociali annue versate dai soci;
  • Dai proventi derivati dall'attivita' dell'Associazione.


Articolo 4

Gli Organi dell'Associazione sono:

  • l'Assemblea dei soci
  • il Consiglio Direttivo
  • il Collegio Sindacale
  • il Comitato Tecnico-Scientifico

L'Assemblea ordinaria verra' convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno per l'approvazione della relazione sull'attivita' sociale e finanziaria e del bilancio e negli altri casi previsti dall'art. 20 del codice civile.
I soci possono farsi rappresentare da altri soci a mezzo delega scritta con un massimo di 2 deleghe per socio.
La convocazione avviene mediante avviso pubblicato sul Notiziario "Fa.Ne.P. notizie", che verra' recapitato agli associati almeno 15 giorni prima del giorno fissato per la riunione e che potra' contenere anche la data per la seconda convocazione.
In alternativa la convocazione potra' avvenire mediante lettera con il rispetto degli stessi termini e delle stesse modalita' di cui sopra.
La riunione sara' valida in prima convocazione con l'intervento della maggioranza degli associati, ed in seconda convocazione qualsiasi sia il numero degli intervenuti.
Quanto sopra e' valido anche qualora siano in discussione modifiche allo Statuto.
Il Consiglio Direttivo e' composto di nove membri nominati dall'Assemblea dei soci e dura in carica tre anni.
E' rieleggibile.
Le cariche sociali sono gratuite.
Il Consiglio Direttivo provvede alla nomina del Presidente nel proprio seno ed inoltre di un Vice-Presidente e di un economo.
Le cariche devono essere disgiunte.
Il Presidente o nel caso di sua assenza o impedimento il Vice-Presidente, rappresenta legalmente di fronte a terzi ed in giudizio l'Associazione.


Articolo 5

Sono soci i familiari di bambini handicappati neuropsichici che ne facciano richiesta e tutti coloro che aderendo all'Associazione manifestino il loro impegno nel sostenere gli scopi che l'Associazione si prefigge accettando integralmente le norme dello Statuto.
Tali soci ammessi al Consiglio Direttivo, dovranno essere in regola con la quota sociale annua.
Sono soci onorari coloro che acquisiscono particolari benemerenze in campo scientifico e sociale a favore dei problemi dell'handicap neuropsichico. La quota sociale potra' essere di volta in volta aggiornata su proposta del Comitato Direttivo e approvazione dell'Assemblea dei soci.
Con deliberazione del Consiglio Direttivo possono essere esclusi dall'Associazione i soci:

  • che hanno un comportamento incompatibile con i principi dell'Associazione;
  • che non versano la quota annuale decorsi sei mesi dalla scadenza.

Gli associati possono recedere dall'Associazione dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo almeno un mese prima della scadenza dell'esercizio.
Il recesso avra' decorrenza con effetto dall'inizio dell'esercizio successivo.


Articolo 6

Il Consiglio Direttivo e' convocato dal Presidente (in caso di impedimento dal Vice-Presidente), quando lo ritenga necessario e ne venga richiesto da almeno due Consiglieri o dal Presidente del Collegio Sindacale e in ogni caso almeno una volta ogni 6 mesi.
La convocazione dovra' essere fatta a mezzo lettera da inviare a tutti i Consiglieri almeno otto giorni prima della data dell'adunata e dovra' contenere, oltre all'indicazione del giorno, ora e luogo della riunione, l'elenco degli argomenti da trattare.
Salvo diversa indicazione, le riunioni del Consiglio sono aperte alla partecipazione dei soci.
Essi stessi tuttavia dovranno informarsi presso l'ufficio Fa.Ne.P. sulla data e l'ora della riunione.
Il luogo d'incontro, salvo particolari esigenze, sara' la Clinica Pediatrica.
In caso straordinario il Presidente si riserva il diritto di convocare nel giro di 24 ore il Consiglio, qualunque sia il numero disponibile di consiglieri e con qualunque mezzo.
Quanto deciso dovra' essere ratificato dal Consiglio entro 15 giorni.


Articolo 7

Il Collegio Sindacale e' composto di 3 membri nominati dall'Assemblea dei soci; essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili.


Articolo 8

Il comitato Tecnico-Scientifico e' composto di tre membri nominati dall'Assemblea.
Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Il Comitato Tecnico-Scientifico e' organo consultivo del Consiglio Direttivo.


Articolo 9

L'Assemblea dei soci per il rinnovo delle cariche e' convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo (in caso di impedimento dal Vice-Presidente) almeno un mese prima della data della sua scadenza, mediante avviso nei modi di cui all'art. 4.
Avranno diritto di voto coloro che risulteranno iscritti al momento dell'Assemblea, mentre potranno essere eletti solo i soci iscritti da almeno tre mesi.
Le votazioni si svolgeranno per scrutinio segreto e risulteranno eletti coloro che avranno raggiunto il maggior numero di voti.
La graduatoria restera' valida nel caso si dovesse procedere a sostituzione di uno o piu' consiglieri.


Articolo 10

Il Consiglio Direttivo delibera sui bilanci compilati dal Presidente, nonche' su ogni altro argomento sottoposto al suo esame. Le sue deliberazioni sono valide quando alla riunione intervengono oltre al Presidente o al Vice-Presidente, almeno la meta' degli altri membri.
Esso delibera a maggioranza dei voti dei presenti.
In caso di parita' di voti si avra' per approvata la proposta che abbia accolto l'adesione del Presidente o, in sua assenza del Vice-Presidente.
Qualora un consigliere non intervenga ad almeno tre riunioni consecutive, senza giustificazione, potra', su proposta del Consiglio Direttivo, essere sostituito dal primo dei non eletti.


Articolo 11

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono trascritte in apposito verbale a cura di un Segretario nominato dal Consiglio, anche esterno dal Consiglio stesso.
I verbali sono sottoscritti dal Segretario e da tutti i Consiglieri presenti.


Articolo 12

L'anno finanziario decorre dal 1 gennaio di ogni anno solare. Il primo terminera' il 31 dicembre 1983.


Articolo 13

In caso di estinzione dell'Ente i beni che resteranno, dopo esaurito la liquidazione, saranno devoluti in conformita' alle disposizioni degli articoli 31 e 32 c.c. ad altra associazione avente finalita' analoga, i macchinari, le attrezzature saranno lasciate a disposizione al reparto di neurologia dell'istituto di clinica pediatrica dell'Universita' di Bologna. In mancanza di altro Ente con finalita' analoga i beni saranno devoluti al reparto di neurologia dell'istituto di clinica pediatrica dell'Universita' di Bologna.


Articolo 14

Per tutto quanto non previsto nell'atto costitutivo ed allegato Statuto, valgono le norme del codice civile e delle altre leggi in materia.