STATUTO
ASSOCIAZIONE “FMIGLIE NEUROLOGIA PEDIATRICA”
( Fa.Ne.P. )
Art. 1) E’ costituita con sede in Bologna, in via Massarenti
n.11, presso il reparto di Neuropediatria della 1° Clinica
Pediatrica dell’Università degli Studi di Bologna,
L’ASSOCIAZIONE FAMIGLIE NEUROLOGIA PEDIATRICA ( Fa.Ne.P.
).
Art. 2) Tale Associazione, non ha scopi di lucro, opera nell’ambito
della struttura ospedaliera ed ha come finalità:
1. promuovere ogni tipo di iniziativa atta a migliorare l’assistenza
e la cura dei pazienti in età evolutiva affetti da malattie
neurologiche e/o neuropsichiche;
2. promuovere iniziative per il miglioramento dei rapporti tra
famiglia-medico di base-equipe del territorio-medico del centro
di neurologia pediatrica;
3. promuovere l’informazione relativa alla patologia pediatrica
neurologica e/o neuropsichica;
4. stimolare e favorire la ricerca scientifica nel campo della
neurologia pediatrica;
5. promuovere rapporti di collaborazione con Istituzioni Neurologiche
Pediatriche Nazionali ed Estere;
6. diffondere la conoscenza delle strutture pediatriche di assistenza
ai pazienti affetti da malattia neurologica;
7. stimolare gli enti all’istituzione di strutture ambulatoriali
e di degenza per una adeguata assistenza ai pazienti in età
evolutiva affetti da malattia neurologica;
8. sensibilizzare e far partecipare in concreto gli Enti Pubblici
e Privati, nonché i cittadini alla soluzione dei problemi
riguardanti i pazienti in età evolutiva affetti da malattia
neurologica e/o neuropsichica.
Tutte le attività dell'Associazione sono svolte tramite
gli associati che prestano la propria opera in modo gratuito,
salvo rimborsi delle eventuali spese vive documentate sostenute.
Art. 3) Il patrimonio dell’Associazione è costituito
dal fondo iniziale e da donazioni e lasciti.
Le entrate sono costituite:
a) dalle rendite del patrimonio;
b) dai contributi e dalle sovvenzioni di Enti Pubblici o Privati;
c) dalle quote sociali annue versate dai soci;
d) dai proventi derivati dall’attività dell’Associazione.
Art. 4) Gli Organi dell’Associazione sono:
- l’Assemblea dei soci
- il Consiglio Direttivo
- il Collegio Sindacale
- il Comitato Tecnico-Scientifico
L’Assemblea ordinaria verrà convocata dal Consiglio
Direttivo almeno una volta l’anno per l’approvazione
della relazione sull’attività sociale e finanziaria
e del bilancio e negli altri casi previsti dall’art. 20
del codice civile.
Isoci possono farsi rappresentare da altri soci a mezzo delega
scritta con un massimo di 2 deleghe per socio.
La convocazione avviene mediante avviso pubblicato sul Notiziario
“Fa.Ne.P. notizie”, che verrà recapitato agli
associati almeno 15 giorni prima del giorno fissato per la riunione
e che potrà contenere anche la data per la seconda convocazione.
In alternativa la convocazione potrà avvenire mediante
lettera con il rispetto degli stessi termini e delle stesse modalità
di cui sopra.
La riunione sarà valida in prima convocazione con l’intervento
della maggioranza degli associati, ed in seconda convocazione
qualsiasi sia il numero degli intervenuti.
Quanto sopra è valido anche qualora siano in discussione
modifiche allo Statuto.
Il Consiglio Direttivo è composto di nove membri nominati
dall’Assemblea dei soci e dura in carica tre anni.
E’ rieleggibile.
Le cariche sociali sono gratuite.
Il Consiglio Direttivo provvede alla nomina del Presidente nel
proprio seno ed inoltre di un Vice-Presidente e di un economo.
Le cariche devono essere disgiunte.
Il Presidente o nel caso di sua assenza o impedimento il Vice-Presidente,
rappresenta legalmente di fronte a terzi ed in giudizio l’Associazione.
Art. 5) Sono soci i familiari di bambini handicappati neuropsichici
che ne facciano richiesta e tutti coloro che aderendo all’Associazione
manifestino il loro impegno nel sostenere gli scopi che l’Associazione
si prefigge accettando integralmente le norme dello Statuto.
Tali soci ammessi al Consiglio Direttivo, dovranno essere in regola
con la quota sociale annua.
Sono soci onorari coloro che acquisiscono particolari benemerenze
in campo scientifico e sociale a favore dei problemi dell’handicap
neuropsichico. La quota sociale potrà essere di volta in
volta aggiornata su proposta del Comitato Direttivo e approvazione
dell’Assemblea dei soci.
Con deliberazione del Consiglio Direttivo possono essere esclusi
dall’Associazione i soci:
1) che hanno un comportamento incompatibile con i principi dell’Associazione;
2) che non versano la quota annuale decorsi sei mesi dalla scadenza.
Gli associati possono recedere dall’Associazione dandone
comunicazione scritta al Consiglio Direttivo almeno un mese prima
della scadenza dell’esercizio.
Il recesso avrà decorrenza con effetto dall’inizio
dell’esercizio successivo.
Art. 6) Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente
( in caso di impedimento dal Vice-Presidente ), quando lo ritenga
necessario e ne venga richiesto da almeno due Consiglieri o dal
Presidente del Collegio Sindacale e in ogni caso almeno una volta
ogni 6 mesi.
La convocazione dovrà essere fatta a mezzo lettera da inviare
a tutti i Consiglieri almeno otto giorni prima della data dell’adunata
e dovrà contenere, oltre all’indicazione del giorno,
ora e luogo della riunione, l’elenco degli argomenti da
trattare.
Salvo diversa indicazione, le riunioni del Consiglio sono aperte
alla partecipazione dei soci.
Essi stessi tuttavia dovranno informarsi presso l’ufficio
Fa.Ne.P. sulla data e l’ora della riunione.
Il luogo d’incontro, salvo particolari esigenze, sarà
la Clinica Pediatrica.
In caso straordinario il Presidente si riserva il diritto di convocare
nel giro di 24 ore il Consiglio, qualunque sia il numero disponibile
di consiglieri e con qualunque mezzo.
Quanto deciso dovrà essere ratificato dal Consiglio entro
15 giorni.
Art. 7) Il Collegio Sindacale è composto di 3 membri nominati
dall’Assemblea dei soci; essi durano in carica tre anni
e sono rieleggibili.
Art. 8) Il comitato Tecnico-Scientifico è composto di tre
membri nominati dall’Assemblea.
Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Il Comitato Tecnico-Scientifico è organo consultivo del
Consiglio Direttivo.
Art. 9) L’Assemblea dei soci per il rinnovo delle cariche
è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo ( in
caso di impedimento dal Vice-Presidente ) almeno un mese prima
della data della sua scadenza, mediante avviso nei modi di cui
all’art. 4.
Avranno diritto di voto coloro che risulteranno iscritti al momento
dell’Assemblea, mentre potranno essere eletti solo i soci
iscritti da almeno tre mesi.
Le votazioni si svolgeranno per scrutinio segreto e risulteranno
eletti coloro che avranno raggiunto il maggior numero di voti.
La graduatoria resterà valida nel caso si dovesse procedere
a sostituzione di uno o più consiglieri.
Art. 10) Il Consiglio Direttivo delibera sui bilanci compilati
dal Presidente, nonché su ogni altro argomento sottoposto
al suo esame. Le sue deliberazioni sono valide quando alla riunione
intervengono oltre al Presidente o al Vice-Presidente, almeno
la metà degli altri membri.
Esso delibera a maggioranza dei voti dei presenti.
In caso di parità di voti si avrà per approvata
la proposta che abbia accolto l’adesione del Presidente
o, in sua assenza del Vice-Presidente.
Qualora un consigliere non intervenga ad almeno tre riunioni consecutive,
senza giustificazione, potrà, su proposta del Consiglio
Direttivo, essere sostituito dal primo dei non eletti.
Art. 11) Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono trascritte
in apposito verbale a cura di un Segretario nominato dal Consiglio,
anche esterno dal Consiglio stesso.
I verbali sono sottoscritti dal Segretario e da tutti i Consiglieri
presenti.
Art. 12) L’anno finanziario decorre dal 1° gennaio di
ogni anno solare. Il primo terminerà il 31 dicembre 1983.
Art. 13) In caso di estinzione dell’Ente i beni che resteranno,
dopo esaurito la liquidazione, saranno devoluti in conformità
alle disposizioni degli articoli 31 e 32 c.c. ad altra associazione
avente finalità analoga, i macchinari, le attrezzature
saranno lasciate a disposizione al reparto di neurologia dell’istituto
di clinica pediatrica dell’Università di Bologna.
In mancanza di altro Ente con finalità analoga i beni saranno
devoluti al reparto di neurologia dell’istituto di clinica
pediatrica dell’Università di Bologna.
Art. 14) Per tutto quanto non previsto nell’atto costitutivo
ed allegato Statuto, valgono le norme del codice civile e delle
altre leggi in materia.
F.to Poggi Mario
F.to Luigi Malaguti Notaio